L’ordinanza in commento offre l’occasione per riflettere sulla conflittualità lavorativa, che può sorgere nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. La Cassazione, nel confermare il giudizio di appello in merito all’insussistenza di condotte vessatorie configuranti il mobbing, esclude, altresì, il fenomeno del c.d. straining, perché il disagio lavorativo percepito dalla lavoratrice non è causato da condizioni di lavoro «stressogene» o da un ambiente di lavoro nocivo.