Nella sentenza n. 9095/2023 la Suprema Corte recepisce l’orientamento gia` espresso dalla piu` recente giurisprudenza della
Corte di giustizia UE nonche ́ italiana di merito in materia di discriminazione indiretta fondata sul handicap, considerando il
periodo di comporto unico con riferimento alle assenze per malattia, sia correlate sia non correlate alla disabilita` , in contrasto
con i principi contenuti nella Dir. 2000/78/CE e nel D.Lgs. n. 216/2003. Se dal punto di vista teorico, l’evoluzione delle nozioni di
handicap e malattia, nella prospettiva dell’intersezionalita` , sono assolutamente apprezzabili, sul piano del bilanciamento delle
posizioni e degli interessi delle parti, sorgono legittime perplessita` e preoccupazioni, addossandosi sul datore di lavoro una
responsabilita` oggettiva, non essendogli consentito invocare l’ignoranza delle condizioni di salute del lavoratore per ridurre le
conseguenze risarcitorie.