Con la sentenza n. 3452 del 2024, risolvendo la questione interpretativa sollevata con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Roma, le Sezioni unite escludono che la mediazione civile e commerciale costituisca condizione di procedibilita` delle domande riconvenzionali rientranti nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1o, d. legis. n. 28 del 2010, quando un tentativo di conciliazione si sia gia` svolto sulla domanda introduttiva. Il Supremo Collegio, peraltro, ritiene la stessa soluzione applicabile anche a tutte le altre domande eventualmente proposte nel corso del processo. La sentenza n. 3452 del 2024, nonostante una motivazione a tratti sovrabbondante, risulta condivisibile.