La discussa legge costantiniana riportata in C.Th. 8,5,2 vieta di utilizzare fustes nodosi et validissimi per incitare gli animalia publica. Norma, in linea di massima, confermata nel Codice di Giustiniano (C. 12,50,1) e poi nei Basilici (B. 56,17,1, restitutus). Dopo aver analizzato il testo nei suoi profili più critici, l’attenzione si concentra sulla ratio, differentemente intesa dagli studiosi: la salvaguardia dei beni pubblici e/o il benessere degli animali. Mettendo a confronto la triplice tradizione del testo, è forse possibile individuare una maggiore articolazione della suddetta ratio, fino a pervenire all’idea che la legge abbia subito un intenzionale mutamento formale da parte dei compilatori giustinianei. Rispetto alla più antica tradizione, una clamorosa eterogenesi dei fini?