In tema di concorrenza fra servizi portuali, più precisamente fra le imprese che effettuano nei porti marittimi operazioni portuali, risulta, allo stato attuale, largamente acquisita, la preminenza del diritto comunitario rispetto a quello degli stati membri, che sembra sopravvivere limitatamente a quegli scali marittimi considerati di rango inferiore, secondo un riferimento specifico, alla categoria dei porti definiti di “importanza internazionale” dalla decisione n. 1692/96 C.E. E’ importante notare che il diritto ad operare in proprio non ha alcuna influenza sulle normative nazionali in merito a requisiti di formazione, qualifiche professionali, occupazione e materie sociali ivi incluse accordi collettivi, alla condizione che questi siano compatibili con la legislazione comunitaria e gli obblighi internazionali della Comunità e dello Stato membro di cui trattasi.