Nel processo ordinario di cognizione il convenuto che voglia svolgere attivamente le proprie difese ha l’onere di costituirsi depositando una comparsa di risposta almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione (ovvero dieci giorni prima, in caso di abbreviazione dei termini). La comparsa di risposta rappresenta, dunque, l’atto difensivo scritto – simmetricamente contrapposto alla citazione – con il quale il convenuto prende posizione di fronte alla pretesa avanzata nei suoi confronti dall’attore e tramite cui veicola le proprie difese. Gli artt. 166 e 167 c.p.c. descrivono i requisiti essenziali di forma e di contenuto di tale atto, che verranno illustrati nel presente capitolo.