Nel lavoro si prendono in considerazioni le limitazioni che sono state introdotte, a causa della pandemia da covid-19, alla libertà di circolazione. Dopo un esame sulla giurisprudenza costituzionale in tema di libertà di circolazione si sono passati in rassegna gli atti che le limitazioni hanno disposto in modo da verificare la loro rispondenza al disegno costituzionale. In particolare si sono presi in considerazione le fonti primarie (decreti legge) e secondarie (Decreti del presidente del Consiglio dei ministri e ordinanze di altre autorità) che su tale libertà hanno inciso al fine di verificare se sia stata rispettata la riserva di legge prevista in materia dall'art. 16 Cost. In questa prospettiva si è ipotizzato che un uso maggiore della fonte "decreto legge" sarebbe stato certamente più in sintonia con il disegno costituzionale.