Usava dire il mio indimenticabile Maestro, Angelo Ermanno Cammarata, il cui eloquio era sempre fiorito di eleganti metafore, che non è compito della filosofia del diritto fornire al giudice le ricette per la cura delle malattie di ricambio dell1ordinamento giuridico; essendo funzione propria e precipua, ma anche esclusiva ed escludente, del pensiero speculativo, pervenire alla consapevolezza
critica dell1esperienza giuridica. Ebbene, in ciò dissentendo (unico punto, forse, del mio dissenso) dal Suo insegnamento, mi sembra di poter dire che la pratica giudiziaria dimostra, in certi casi, il contrario. anche l'opera dello storico trova il proprio limite nell'art. 21, che sancisce la libertà del pensiero entro i confini segnati dall'art. 2, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'uomo, e dall'art. 3 sul principio inderogabile di uguaglianza. Profonda, dunque, è la differenza tra le due forme di giudizio. L’accertamento storiografico, essendo sempre rivedibile, anche e soprattutto sull’autenticità della fonte, è aperto e libero: la sua verità è la sua libertà. Il giudizio del giudice, invece, enunciando una realtà normativa, trova nelle preclusioni procedurali e nel giudicato - e nell’eventuale revisione di questo secondo le forme e nei rigorosi limiti prestabiliti – un’empirica misura del vero.