La crescente esigenza di tutela del credito erariale porta da tempo il legislatore ad ampliare il novero dei soggetti a vario titolo obbligati nei confronti del fisco. Alle sovrastrutture di cui agli adempimenti formali, strumentali ai controlli, anche incrociati, si sono aggiunte previsioni di responsabilità sostanziali, nell’ambito delle quali il legislatore individua soggetti coobbligati, rispetto al debito tributario, con il debitore principale, in tutte le ipotesi in cui si possa presumere una sorta di concorso, seppur in senso atecnico, tra le parti del negozio civilistico fonte del presupposto Iva. Peraltro, l’operatività di tale tributo sconfina frequentemente in problematiche di natura civilistica, considerando come il medesimo rappresenti, nella fisiologia del contratto, uno dei suoi elementi strutturali: cioè il corrispettivo. Ecco che, allora, la introduzione di ipotesi di coobbligazione tributaria apre problematiche relative alla regolazione dei rapporti interni, che trovano nel diritto civile la fonte di risoluzione, non prima però di aver chiarito, ad esito dell’esame della specifica questione tributaria, il titolo della responsabilità solidale