La fase successiva del procedimento di spesa è quella dell’ordinazione. Il procedimento di spesa è riportato all’esterno.
L’ordinazione già liquidata mediante l’attività perlopiù interna (di liquidazione) è disposta, verso l’esterno, con un ordine al tesoriere di provvedere al pagamento dell’importo indicato con lo scopo di estinguere l’obbligazione. È, in altre parole, la solutio del diritto comune . L’ente, con l’emissione del titolo di pagamento, esprime la volontà di adempiere l’obbligazione assunta nei confronti del creditore determinato e ordina il pagamento. Si ritiene che l’emissione del titolo di spesa valga a rendere il diritto di credito verso l’erario, non soltanto liquido ed esigibile, ma pienamente e incondizionatamente operante.