L’importante sentenza in esame segna un nuovo passaggio di grande rilevanza nella definizione giurisprudenziale della disciplina del fenomeno della produzione, conservazione e divulgazione di immagini intime tra minori. Se rispetto alla prima si conferma, pare ormai definitivamente, una scelta restrittiva dell’area del penalmente rilevante, da tempo salutata con favore dalla dottrina, con riguardo soprattutto alla divulgazione si assiste al contrario ad un atteggiamento di grande rigore repressivo da parte della Corte di cassazione. Queste brevi note di commento cercano di sottoporre a riflessione critica queste due diverse direttrici della decisione, sottolineando soprattutto le criticità formali e sostanziali dell’approccio repressivo adottato.