La sentenza della Corte di cassazione n. 25478/2015, che si riferisce a una controversia sorta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 262/2006 sul “nuovo” tributo successorio, segna l’accoglimento della visione unificante del trust liberale e dei trasferimenti che questo sottende, con conseguente inapplicabilità dell’imposta proporzionale di registro ai vari trasferimenti dei beni, anche in considerazione della mancanza di un assetto “oneroso”. La Corte accoglie inoltre la prospettazione, di matrice dottrinale, del trust liberale come particolare ipotesi di donazione indiretta, sottolineando che non può esservi tassazione fino al momento dell’effettivo arricchimento prodottosi nella sfera dei beneficiari, che certo il “vincolo” impresso ai beni in trust non è idoneo a surrogare. Potrebbe trattarsi, forse, del segnale di un prossimo riposizionamento della Corte sulla questione della reale sussistenza di una autonoma imposta sui vincoli di destinazione, sganciata dai presupposti del tributo successorio e sugli atti liberali.