Il falso riconoscimento di un figlio può essere fonte di danni risarcibili per il soggetto prima
riconosciuto e poi respinto. La pronuncia della Cassazione offre l’occasione per verificare l’impatto
su vicende del genere del nuovo testo dell’art. 263 c.c., come riformato dal d.lgs. n. 154/2013, che
ha imposto stretti limiti di tempo all’impugnazione del riconoscimento da parte dei soggetti
diversi dallo stesso riconosciuto.