L’introduzione di specifici motivi di esclusione rappresenta sicuramente un importante tassello di rinforzo nel frenare l’eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti nella definizione dei requisiti di partecipazione e di scelta degli operatori economici.
Anche il Codice dei contratti del 2016, senza eccessive soluzioni di continuità con la
normativa previgente, pone dei correttivi di bilanciamento tra la massima partecipazione possibile degli operatoti economici e un filtro di garanzia sulla loro qualità morale e professionale attraverso i due meccanismi del soccorso istruttorio e del self-cleaning, rivisitati e riletti alla luce delle riforme anti corruzione del 2019.
In buona sostanza, accogliendo definitivamente le diverse soluzioni interpretative di origine pretoria, i diversi motivi di esclusione dalle procedure di evidenza pubblica sono circoscritti alla violazione di imprescindibili adempimenti burocratici e di norme imperative.
Pertanto, gli unici margini di discrezionalità residua che (al momento) sembrano permanere in capo alle stazioni appaltanti con riferimento alle cause di esclusione risultano essere le ipotesi di valutazione sulla “gravità” dell’illecito professionale, sulla “effettività” dei
rimedi approntati dagli offerenti nel self-cleaning, ovvero nella valutazione circa la sussistenza del “presupposto” per escludere dalla partecipazione l’operatore economico che abbia commesso un reato per il quale è prevista la condanna all’impossibilità a contrattare con la p.a., nelle more della definizione del relativo giudizio.