A più di dieci anni dalla prima pronuncia sulla natura dei contratti assicurativi con clausole ‘‘a richiesta
fatta’’ (‘‘claims made’’) e in attesa di quanto sara` deciso sul punto dalle Sezioni Unite, la Cassazione indica
un parametro di valutazione da applicare nel giudizio di vessatorietà di tali pattuizioni. Esso, basato
sull'analisi dell’intera struttura contrattuale, viene individuato nell'inserimento delle clausole claims made tra quelle deputate alla definizione dell’oggetto negoziale. Il commento, dopo aver riassunto le opinioni
dottrinali e gli orientamenti giurisprudenziali in materia, mira a porre in evidenza alcuni rilievi critici, legati
principalmente al criterio distintivo tra clausole limitative di responsabilità e delimitative del rischio assicurato
elaborato negli anni dalla giurisprudenza di legittimità.