L'articolo illustra le differenze tra la consulenza tecnica preventiva, ex art. 696 bis, e la mediazione, strumenti entrambi a cui è condizionato il giudizio di responsabilità medica, la cui scelta spetta alla parte istante. Vengono inoltre proposte possibili soluzioni alle problematiche legate al fatto che il legislatore nell'art. 8 della l. n. 24 del 2017 contempla solo l'ipotesi in cui la condizione di procedibilità della domanda viene assolta con la consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c., legando ad essa, in caso di esito negativo, l'instaurazione del giudizio di merito unicamente con il procedimento semplificato di cognizione.