La sentenza della Corte di giustizia, in causa C-234/20, «Sa ̄tin ̧i-S» Sia,
trae origine dalla vicenda di una società lettone che, in seguito all’acquisto
di diversi ettari di torbiere situate all’interno di una zona naturale protetta e
di una zona di conservazione d’importanza europea Natura 2000, vedevasi
respingere la domanda di indennizzo presentata ai sensi dell’art. 30 del reg.
(Ue) n. 1305/2013, nonostante il divieto di impiantare coltivazioni di mirtilli rossi per gli anni 2015 e 2016 in tali siti.
La pronuncia in commento offre l’occasione di svolgere alcune riflessioni in relazione al rapporto fra agricoltura e tutela della biodiversità, anche alla luce degli obbiettivi perseguiti nell’ambito del Green Deal europeo.
Nonostante una delle associazioni italiane maggiormente rappresentative degli interessi degli agricoltori abbia ritenuto che la Corte di giustizia,
nel rispondere ai quesiti sottopostigli in relazione alla corretta interpretazione dell’art. 30, par. 6, lett. a), del reg. (Ue) n. 1305/2013, abbia inteso restringere l’ambito di operatività dell’indennità Natura 2000, penalizzando i
redditi agricoli nelle zone protette, una più attenta analisi della motivazione
della pronuncia induce a ritenere che il giudice europeo non abbia adottato
un approccio ermeneutico innovativo.
Al contrario, attraverso una ricognizione sistematica delle norme già
vigenti in materia, nonché della giurisprudenza relativa al rapporto fra vincoli ambientali e diritto dominicale, che viene riletto alla luce del modello
di sviluppo sostenibile cui ambisce l’Unione europea, la Corte, lungi dal
giustificare la non indennizzabilità dei vincoli ambientali all’interno della
rete Natura 2000, evidenzia come la concreta realizzazione della finalità
compensativa dell’indennità in questione dipenda, per lo più, dalle decisioni adottate sul piano nazionale in sede di programmazione dello sviluppo rurale, in relazione alle quali andrà considerata, di volta in volta, la corri spondenza ai principi di non discriminazione.