L'articolo 1678 codice civile definisce il contratto di trasporto come il contratto con il quale il vettore si obbliga "verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro". E' evidente che qualsiasi attività di trasporto viene effettuata tramite un mezzo di trasporto. Ed è proprio la diversa natura del mezzo che ha indotto il legislatore del 1942 a disciplinare in modo diverso il trasporto stradale (effettuato con mezzi stradali), il trasporto marittimo (effettuato con navi), quello ferroviario (effettuato con il treno) e quello aereo (effettuato a mezzo aeromobile)