Per un corretto inquadramento della materia occorre muovere dal combinato disposto offerto dagli articoli 41 ultimo comma e 43 della Costituzione italiana, laddove si scolpiscono le qualità intrinseche dell’attività che costituisce pubblico servizio. Difatti, l’attività che i programmi e i controlli statuiti dalla legge possono coordinare e indirizzare a fini sociali è definita proprio in quanto attività economica. Ciò significa che essa riceve direttamente dalla norma costituzionale una qualificazione, la quale, prescindendo da totalmente da ogni caratterizzazione pubblicistica o privatistica, è invece fondata su talune caratterizzazioni che le pertengono proprio in quanto attività, e che permettono di considerarla come economica. L’attività economica e i fini sociali fungono da meri presupposti, mentre la determinazione del programma e dei controlli si configurano come elementi essenziali, e l’indirizzo ed il coordinamento si atteggiano invece come termini di riferimento del programma e dei controlli. Questa è la nozione di servizio pubblico oggettivo, la quale attiene all’attività, non a chi la svolge. Le rilevazioni critiche affacciate a favore dell’apertura del settore attraverso un uso non rigido di risorse pubbliche ed un invocato intervento dell’Autorità tutoria della concorrenza, evidenziano viepiù il radicamento di un intervento coordinato di riassetto dell’intero settore trasporti stico nazionale, in modo che il legislatore, sia nazionale, sia regionale, possa tradurre sostanzialmente in un moderno intervento di risanamento e di sviluppo del settore le rigorose analisi economiche formulate dagli studiosi, in termini di efficacia-efficienza, e coerenziare gli interessi pubblici e le utilità sociali che, ad avviso dell’autore, debbono essere rispettati in materia di TPL.