Nell’articolo, prendendo in esame il tema della normatività dell’immagine nell’opera di Legendre, viene prospettata una nozione estesa di narratività, suscettibile di essere presa in conto per la comprensione di fenomeni narrativi non testuali, concernenti la pittura, l’architettura, ma potenzialmente anche il cinema, il teatro o la danza e dotati di un significato normativo. Si configura così, a fronte dei cambiamenti che la società dell’immagine e la teoria del diritto sono in procinto di affrontare dopo la crisi del positivismo giuridico, l’utilità di una disciplina come l’estetica giuridica, volta a configurare unitariamente i molteplici nessi individuabili tra arte e diritto, in grado di affiancare progressivamente le più consolidate teorie ermeneutiche ed epistemologiche in ambito giuridico, contribuendo a superare la contrapposizione tra le due culture umanistica e tecnologica.