L’Autore analizza, in modo critico, la sentenza della Corte costituzionale, che ha considerato
legittima la scelta del legislatore di non prevedere la possibilità di applicare la sospensione con
messa alla prova nei procedimenti in corso, in cui i termini per accedere all’istituto fossero scaduti
prima dell’entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67.