RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Abstract
Il contributo commenta l'ordinanza 18 gennaio 2024, n. 1895 della Corte di Cassazione secondo cui è nulla – in quanto contrastante con l’art. 97, comma 2, Cost. – la clausola del contratto concluso fra il direttore sanitario e l’azienda sanitaria che prevede lo scioglimento automatico del rapporto in ipotesi di nomina di un nuovo direttore generale; in tale evenienza, il direttore sanitario ha diritto all’integrale risarcimento del danno e non solamente al mero rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera fino a quel momento prestata, non trovando applicazione l’art. 2237 c.c. perché disposizione incompatibile con l’art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992.