Opzioni
L’Agenzia delle Entrate estende il regime di non imponibilità iva dei servizi prestati nelle aree portuali a quelli svolti in strutture esterne “strettamente connesse"
Campailla
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Montanari Francesco
2020
Periodico
RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO
Abstract
Il regime di non imponibilità Iva previsto per le prestazioni di servizi connesse con gli scambi internazionali (art. 9, D. P. R. 633/1972), deve essere applicato anche alle operazioni poste in essere nel c.d. retroporto, cioè in aree esterne a quelle prettamente portuali funzionalmente connesse con queste ultime.
Secondo l’Agenzia, infatti, il vincolo impresso a tali aree (e, quindi, la indispensabilità delle stesse) fa sì che, al di là del dato formale, esse debbano godere del regime di favore in quanto direttamente necessarie al “funzionamento e la manutenzione degli impianti”, ovvero ai “movimenti dei mezzi di trasporto”.
Diritti
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