L’art. 349 TFUE precisa il campo di applicazione territoriale dei Trattati, definendo i limiti entro i quali il TUE e il TFUE si applicano alle c.d. regioni ultraperiferiche, vale a dire di quelle regioni che sono parte integrante di alcuni Stati membri, ma si distinguono per specifiche condizioni geografiche, economiche e sociali, determinate in particolare dalla loro grande distanza dall’Europa continentale, dall’insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, nonché dalla stretta dipendenza economica da un numero limitato di prodotti. Si tratta più precisamente dei territori francesi della Guadalupa, della Guyana, della Martinica, della Riunione e di Saint Martin e, ancora, di quelli portoghesi delle Azzorre e di Madera, nonché di quelli spagnoli delle isole Canarie. Il diritto dell’Unione si applica anche a queste regioni, soggette alla sovranità di Francia, Portogallo e Spagna. La loro specificità non è tuttavia ignorata dai Trattati i quali, proprio attraverso la disposizione commentata, abilitano il Consiglio a prendere misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni. L’art. 349 TFUE costituisce, quindi, una base giuridica che consente di adottare in favore di questi territori provvedimenti specifici che possono anche derogare alle disposizioni dei trattati.