Il vizio più vistoso che inficia l’intero impianto normativo e, quindi, le singole e complessive soluzioni proposte, è prodotto dall’accoglimento di un presupposto erroneo, quale quello costituito dalla sua giuridicità a posteriori, non certamente ineribile appunto “allo stare a se” del mondo giuridico aeronautico: una realtà giuridica, complessa ed articolata, come quella aeronautica, che è conoscibile e teorizzabile come tale, e rispetto alla quale la conoscenza e la sistemazione tecnica sono, neanche sempre, un mero presupposto, non permette di scambiare il dato giuridico con la materiale enunciazione delle norme, o, quel che è peggio, dipartendo anche da un dato positivo diverso da quello emergente dagli altri assetti aeronautici vigenti. In buona sostanza, non si possono mescolare le essenze e gli elementi teologici con quelli tecnici; l’essenza del fenomeno aeronautico con l’atto di essere, il quale ultimo può risultare errato, come nel caso del progetto di legge che ne occupa, di fronte al sistema o alla sua logica, o ad ambedue assieme.