l fallimento del cliente, determinando un forte rischio di irrecuperabilità dei crediti di fornitura documentati da fatture, solleva la questione del «dies a quo» per l’emissione della nota di varia- zione ai fini IVA, che altrimenti resterebbe a carico del cedente o prestatore, con violazione del principio di neutralità. La procedura concorsuale non annulla di per sé l’operazione economica, determinando solo una probabile causa di inadempimento dell’obbligazione del cliente: il diritto a operare la variazione IVA dipende dal mancato pagamento, evento che, se non può dirsi auto- maticamente accertato in via definitiva con l’apertura del fallimento, non richiede tuttavia ne- cessariamente la sua chiusura, potendo essere desunto da altri elementi conoscitivi emersi nel corso della procedura concorsuale.