Se l’art. 2 Cost. tutela i diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali, per l’appunto, quello alla riservatezza, allora la videoregistrazione effettuata aggirando questa garanzia non può che costituire una prova incostituzionale, con ciò intendendosi la prova ottenuta «attraverso modalità, metodi e comportamenti realizzati “in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino” garantiti dalla Costituzione».