Nel 2012 Consiglio di Stato (11.05.2012 n. 2730 ) sembrava fare la distinzione concettuale e giuridica tra appalto di servizi legali e conferimento di singolo incarico di difesa legale e incardina su questa distinzione una conseguente differenziazione sul piano della disciplina delle forme di scelta del legale. Nel primo caso ci troveremmo di fronte ad un affidamento di servizio, inteso come insieme di attività articolate e complesse che richiedono un certo livello di organizzazione dell’affidatario e che possono anche comprendere la difesa in giudizio, ma non si esauriscono in essa.
Nel secondo caso ci troveremmo invece di fronte ad un contratto d’opera professionale, e cioè ad un tipo particolare del genere del contratto di lavoro autonomo, caratterizzato da una stretta relazione fiduciaria.
Solo nel primo caso rientreremmo nel campo di applicazione delle norme sugli appalti pubblici, e conseguentemente l’avvocato, o gli avvocati andrebbero scelti sulla base di procedure ad evidenza pubblica. Nel secondo caso, invece, non vi sarebbe tale necessità, ben potendo l’amministrazione scegliere il legale senza particolari formalità.