Con una argomentazione razionale e rispettosa dei principi fondamentali del diritto penale, le Sezioni Unite mutano il consolidato orientamento giurisprudenziale ed affermano che il trattamento sanzionatorio applicabile alla violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile è quello della pena della reclusione o della multa in via alternativa. Il rinvio quoad poenam contenuto nell'art. 12 sexies, l. n. 898/1970 non deve, infatti, riferirsi al secondo comma dell'art. 570 c.p., ma solo al primo comma della medesima disposizione codicistica.