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Segnalazione abusiva di domanda giudiziale e successiva cancellazione della trascrizione

Tereza Pertot
2024
  • journal article

Periodico
ANNALI DELLA SISDIC
Abstract
Ai sensi dell’art. 2668 c.c., gli effetti della trascrizione di una domanda giudiziale possono essere rimossi se la cancellazione sia stata ordinata con sentenza passata in giudicato o con provvedimento del pari definitivo. Sorge invero il quesito se la disposizione trovi applicazione pure in presenza di una trascrizione riferita ad un atto del tutto estraneo all’elenco di quelli trascrivibili; o se, viceversa, rientrino nel suo campo di operatività le sole ipotesi nelle quali la domanda risulti inclusa fra quelle assoggettabili puntualmente a pubblicità. Riconosciuta la possibilità che la rimozione di una segnalazione illegittima sia disposta con provvedimento diverso dalla sentenza passata in giudicato, ci si interroga, poi, in ordine all’opportunità di un’ulteriore limitazione dell’ambito applicativo dell’art. 2668 c.c.: precisamente, di un’esclusione dalla relativa sfera di operatività delle trascrizioni che, benché formalmente lecite, siano però riferite a domande palesemente infondate.
Archivio
https://hdl.handle.net/11390/1296345
https://ricerca.unityfvg.it/handle/11390/1296345
Diritti
closed access
license:non pubblico
license uri:iris.2.pri01
Soggetti
  • Domande giudiziali

  • trascrizione illegitt...

  • trascrizione di doman...

  • cancellazione

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