Ai sensi dell’art. 2668 c.c., gli effetti della trascrizione di una domanda giudiziale possono essere rimossi se la cancellazione sia stata ordinata con sentenza passata in giudicato o con provvedimento del pari definitivo. Sorge invero il quesito se la disposizione trovi applicazione pure in presenza di una trascrizione riferita ad un atto del tutto estraneo all’elenco di quelli trascrivibili; o se, viceversa, rientrino nel suo campo di operatività le sole ipotesi nelle quali la domanda risulti inclusa fra quelle assoggettabili puntualmente a pubblicità. Riconosciuta la possibilità che la rimozione di una segnalazione illegittima sia disposta con provvedimento diverso dalla sentenza passata in giudicato, ci si interroga, poi, in ordine all’opportunità di un’ulteriore limitazione dell’ambito applicativo dell’art. 2668 c.c.: precisamente, di un’esclusione dalla relativa sfera di operatività delle trascrizioni che, benché formalmente lecite, siano però riferite a domande palesemente infondate.