Il ricorso incidentale riceve una disciplina assai scarna in epoca precodicistica. Il quadro normativo del tempo (costituito dall’art. 22 l. 6 dicem- bre 1971, n. 1034, dall’art. 37 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e dall’art. 44 r.d. 17 agosto 1907, n. 642) si limitava a regolare i termini e le modalità formali di proposizione del ricorso incidentale, prevedendo l’inefficacia dello stesso in caso di rinuncia o di dichiarazione di tardività del ricorso principale.