La sentenza annotata si pone in continuità con il costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità sviluppatosi sul mobbing a cui, in tempi recenti, si è affiancato lo straining (anche detto
« mobbing attenuato »), confermandosi che incombe sul lavoratore l’onere di provare tutti gli elementi
costitutivi della condotta lesiva tra cui rientra anche l’elemento soggettivo, cioè l’intento
persecutorio o vessatorio del datore di lavoro che può essere provato anche con presunzioni gravi,
precise e concordanti rimesse alla valutazione del giudice di merito.