Nel tornare a occuparsi della fiscalità del trust, la Corte di cassazione, con sentenza n. 13626/2018, scompagina ancora un settore che non riesce a trovare pace. Nonostante l’adesione all’orientamento che ritiene non sussista un’autonoma imposta sui “vincoli di destinazione”, ma solo il tributo sugli atti liberali (imposta sulle successioni e donazioni), la Corte qualifica il trustee di un trust liquidatorio come “beneficiario” di un reale arricchimento e portatore della capacità economica incisa dal tributo, non avvedendosi che non ricorreva nessuno dei presupposti per l’applicazione dell’imposta sugli atti liberali.