Dalla compilazione giustinianea sembrano promanare due diversi e opposti principi in tema di formazione della famiglia: il principio della ‘volontà libera’ e quello della ‘volontà coartata’. Il primo valorizza la libertà matrimoniale e non vuole ostacoli al suo esplicarsi, mentre il secondo concepisce il fidanzamento come una sorta di anticipazione delle nozze e, in questa luce, promuove strumenti di coazione. Entrambi i valori si riverberano sul diritto: della ‘volontà libera’ sono espressione le modalità, prive di forma, di conclusione degli sponsali e l’illiceità delle stipulazioni penali; della ‘volontà coartata’, invece, il fidanzamento arrale e il regime delle donazioni tra fidanzati.