Il genocidio culturale (o almeno certi atti a esso riconducibili) potrebbe talvolta essere considerato come una fattispecie a sé stante o presentare finanche dei tratti sovrapponibili al tentativo di assimilazione forzata di certi gruppi minoritari o non dominanti nel gruppo maggioritario o dominante (o meglio, detentore del controllo dell’apparato di governo dello Stato), senza che vi sia alcuna dichiarata intenzione di annientare fisicamente e/o biologicamente i suddetti gruppi. In una situazione del genere, il genocidio culturale e la violazione grave e sistematica dei diritti umani degli appartenenti ai gruppi minoritari o non dominanti rappresenterebbero in ultima analisi le due facce della stessa medaglia. In questo contributo si intende allora evidenziare come un’ottica idonea in cui inquadrare il genocidio culturale nel diritto internazionale contemporaneo possa essere quella della tutela internazionale dei diritti umani.