Il concorso di idee ha come finalità l’acquisizione, da parte dell’ente committente, di indicazioni progettuali non ancora compiutamente definite, ma comunque tali da poter orientare scelte successive e, per questo motivo, si configura come “studio di fattibilità” in quanto fase iniziale del progetto. Per garantire le intenzioni dell’ente committente è opportuno che sia iscritto il tipo di fonte di finanziamento nel piano triennale degli investimenti. Di norma il concorso d’idee non produce incarico professionale, anche se va tutelata “l’idea” e coinvolto il progettista vincitore in caso di utilizzo futuro, anche parziale, delle proposte da questo formulate. Il concorso d’idee può essere assunto come riferimento per un successivo concorso di progettazione. E il concorso di progettazione è predisposto sulla base di un ben definito programma d’intervento il quale, essendo dotato normalmente di un finanziamento già deliberato, prevede la successiva realizzazione del progetto vincitore. Infatti, a differenza del concorso di idee, il concorso di progettazione si configura come una vera e propria modalità per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, sia essa completa, parziale o per stralci successivi. Nel concorso di idee si considera la proposta ideativa che risponde alle esigenze della stazione appaltante e che va remunerata con il riconoscimento di un congruo premio.