È pacifico che il principio di sinteticità e chiarezza, come detto, è previsto da fonte primaria
e trova corollario in una serie di principi citati. Meno pacifica è la conseguenza della
violazione: nessuna norma di rango primario sul processo amministrativo prevede
esplicitamente che la violazione del principio di sinteticità possa dar luogo alla inammissibilità – in parte qua – della domanda. Le conseguenze della violazione del principio si individuano all’art. 26 c.p.a., con riguardo all’aspetto della condanna alle spese di lite e all’art. 13-ter, c. 5,all. II c.p.a., laddove è previsto che l’omesso esame del giudice delle questioni contenute nelle pagine dell’atto eccedenti i limiti dimensionali prescritti o autorizzati non rappresenta motivo di impugnazione.