L’impostazione del nuovo codice marca la differenza tra concorso di progettazione e l’appalto di servizi di progettazione nel senso di dotare di una disciplina specifica solo la prima figura, in quanto considerata un regime speciale di appalto, mentre la seconda rientra tra le figure ordinarie. Questa marcatura avvalora l’opinione che la discrezionalità dell’amministrazione possa consistere nella non assoluta identità con le regole proprie dell’affidamento degli appalti, in quanto potrebbe non salvaguardare le peculiarità dei concorsi di progettazione. Alla base dei concorsi di progettazione - come del resto dei concorsi di idee - c’è principalmente l’idea, da parte della stazione appaltante, di acquisire un prodotto di ingegno, giudicato migliore da un’apposita commissione, in luogo del ricorso ad un appalto di servizi di progettazione nel quale l’oggetto del contratto è una prestazione professionale tesa ad uno specifico risultato, per cui lo scopo della procedura è individuare un progettista ed implica, quest’ultima procedura, la richiesta di requisiti ed esperienze specifiche che non appaiono stringenti nel caso di un concorso di progettazione.