Il Capo II, Titolo II del Libro IV del codice civile è titolato «Della prova documentale» e disciplina l’atto pubblico (Sezione I), la scrittura privata (Sezione II), le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione (Sezione III), le riproduzioni meccaniche (Sezione IV), le taglie o tacche di contrassegno (Sezione V), le copie degli atti (Sezione VI), gli atti di ricognizione o di rinnovazione (Sezione VII). Queste norme devono essere integrate con le disposizioni contenute nel codice di rito e dedicate (oltre che all’esibizione: artt. 210 ss.), al riconoscimento della scrittura privata (artt. 214 ss.) e alla querela di falso (artt. 221 ss.); il panorama deve, infine, ricomprendere tutto l’ampio e complesso settore delle prove informatiche, oggetto di una alluvionale normativa specifica. Bastano questi cenni per comprendere come il regime positivo della prova documentale sia frutto di una sedimentazione storica che deriva direttamente, con modeste modifiche, dai codici napoleonici, mostrando non pochi segni del tempo. Ciò è particolarmente vero per quanto attiene alla querela di falso e alla verificazione della scrittura privata, che appaiono oggi sistemi un po’ barocchi e francamente obsoleti. Nel contempo, si verifica il paradosso che oggi la maggior parte delle prove documentali sono redatte, trasmesse e addirittura firmate grazie a strumenti informatici e telematici, la cui disciplina è avulsa dalla sistematica del codice, che pure ne costituisce il necessario riferimento. Tenteremo dunque nelle pagine che seguono di fornire una panoramica completa e coordinata del fenomeno probatorio riferito ai documenti.