Con la sentenza n. 16183 del 2014 la Corte di cassazione afferma, innovando la propria precedente giurisprudenza, la superfluità dell’istanza di interpello disapplicativo, qualificata come «facoltativa», al fine di ottenere il superamento delle «presunzioni» poste a carico del contribuente dalle norme antielusive. Si tratta di un esito che, nell’ottica delle garanzie del contribuente, potrebbe essere salutato con favore, se non fosse che lo stesso non sembra tener conto del carattere per certi aspetti «costitutivo» del potere, attribuito all’Amministrazione finanziaria, di disapplicare una norma di legge con finalità antielusiva, potere che non può essere surrogato da una attività di «overruling» normativo compiuta in totale autonomia dal privato.