Il comodato di un immobile stipulato per soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso «anche nelle sue potenzialità di espansione», va ricondotto al regime di cui all’art. 1809 c.c., che concerne il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata del bene solo in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.