Forgiato nel 2018 con l'obiettivo di razionalizzare l’appello della parte pubblica, l’art. 593-bis c.p.p. si è ben presto rivelato una fucina di diatribe esegetiche e di divari applicativi. Sia in dottrina, sia in giurisprudenza, infatti, si sono registrati contrasti rispetto, vuoi alle implicazioni tra l’appello del rappresentante dell’ufficio in udienza e l’iniziativa del procuratore generale, vuoi alle ripercussioni in subiecta materia dell’avocazione, vuoi al significato tecnico da ascrivere al nomen iuris “acquiescenza”, vuoi ai rapporti tra sentenza soggettivamente inappellabile e legittimazione a esperire ricorso di legittimità. Grazie anche a un recente intervento delle Sezioni Unite, il contributo si propone di riordinare la materia e di formulare, in prospettiva de iure condendo, alcune proposte correttive, funzionali a una revisione organica delle relazioni fra appello del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado, appello del procuratore della Repubblica e appello del procuratore generale.