Il contributo affronta il problema dei limiti della potestà legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza in rapporto agli ambiti legislativi rimessi alle regioni ordinarie. Viene ricostruito il perimetro della materia statale come consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale, in relazione alle ipotesi di interventi regionali i quali, pur producendo effetti riflessi sui profili della sicurezza nei singoli territori, trovano fondamento in singole competenze regionali, come nel caso delle attività di prevenzione sociale nei confronti di soggetti coinvolti in contesti permeabili ad influenze derivanti da organizzazioni terroristiche. La semplice finalizzazione di una legge regionale alla prevenzione di fenomeni legati al mondo dell’estremismo non è pertanto sempre idonea ad attrarla nell’alveo statale. In questa chiave viene letta la fattispecie da cui muove l’indagine, concernente una legge lombarda volta a favorire azioni coordinate fra plurimi soggetti ed organi nella logica di promuovere la collaborazione fra esperti linguistici e polizia locale proprio a fini di prevenzione di fenomeni di radicalizzazione violenta, come tale ritenuta non lesiva dell’ordine costituzionale delle competenze.