Si ha trasporto amichevole quando il trasporto avviene al di fuori di un rapporto contrattuale, per ragioni di amicizia o di cortesia. Esso si differenzia dal trasporto gratuito per il fatto che quest’ultimo, pur in assenza del pagamento di un corrispettivo, corrisponde ad un interesse giuridicamente rilevante di colui che effettua il trasporto; in presenza di detto interesse vi è rapporto contrattuale.
Il trasporto amichevole assume rilievo giuridico per quanto attiene alla mancata esecuzione del trasporto e alla responsabilità per danni. Relativamente a questo secondo profilo, l’articolo evidenzia l’inadeguatezza della disciplina codicistica ex art. 414 c. nav., che prevede un regime peculiare nel regime della responsabilità per danni nel trasporto: grava sul danneggiato l’onere di provare, oltre al danno ed al nesso causale, la responsabilità del vettore, che risponde solo per dolo o colpa grave.
L’inadeguatezza del sistema delineato consiste nella sua concreta inapplicabilità nella pratica del trasporto marittimo mercantile, mentre nella navigazione da diporto, che è sostanzialmente l’unico ambito in cui si può riscontrare il trasporto amichevole, la responsabilità del vettore verso i terzi è regolata dall’art. 2054 c. civ. A ciò va aggiunto che nell’ambito del trasporto terrestre la giurisprudenza ha ammesso l’applicazione del regime ex art. 2054 anche ai terzi trasportati, i quali godono attualmente di ampia tutela. Se ne evince il carattere non attuale dell’art. 414 c. nav., peraltro potenzialmente passibile di censura di incostituzionalità per ingiustificata disparità di trattamento e per compressione del diritto all’integrità fisica.