Recenti sentenze di legittimità hanno invocato il tradizionale asserto della liceita` del c.d. patto marciano
per escludere che una serie di negozi, pur impiegati dalle parti al fine di garantire un credito, potessero
incorrere nella comminatoria di nullita` ex art. 2744 cod. civ. La pronuncia in commento si inserisce, con
talune peculiarità, entro tale indirizzo, che essa estende all’ipotesi della procura a vendere conferita da un
mutuatario a un terzo affinché questi soddisfi, mediante il prezzo incamerato dalla vendita, il credito del
mutuante. La nota di commento, effettuata dapprima una breve ricognizione sugli attuali confini del divieto
del patto commissorio nel diritto positivo ed applicato, si sofferma quindi, alla luce delle sue risultanze,
sulla questione relativa alla validità o meno di una procura a vendere a scopo di garanzia.