Il contributo analizza una recente pronuncia con cui la Corte di cassazione rimarca il perimetro dell’efficacia pienprobante dei verbali di accertamento delle violazioni stradali. In particolare, dopo aver dissipato i dubbi circa la possibilità di qualificare il verbale come un atto pubblico fidefacente, ci si sofferma sui limiti stabiliti dall’art. 2700 del Codice civile, riservando qualche cenno conclusivo al valore probatorio delle attestazioni di cui non sia indicata la fonte di conoscenza.