La sentenza della Suprema Corte n. 21614/2016, relativa a un trust autodichiarato, contiene, al di là di alcune imprecisioni, una condivisibile ricostruzione del fenomeno del trust (liberale) quale “donazione indiretta”, in cui l’arricchimento del beneficiario che giustifica l’applicazione delle imposte proporzionali (sulle successioni e donazioni, nonché ipotecarie e catastali) si realizza soltanto con il trasferimento finale del trust fund, e non già all’atto del mero conferimento di beni in trust, integrante il “vincolo di destinazione”. I giudici hanno così finalmente colto l’occasione, recependo le diffuse obiezioni che erano state mosse dalla dottrina, per riconsiderare la posizione, espressa dalla Corte in alcune ordinanze del 2015, sull’imposta sui vincoli di destinazione, rilevandone la contrarietà all’ordinamento e l’incompatibilità con il principio costituzionale di capacità contributiva.