Nella sentenza in esame la Suprema Corte traccia i confini dell’obbligo di vigilanza gravante sul datore di lavoro delegante, nel contesto delle organizzazioni complesse. La Corte,dopo aver richiamato il c.d. principio di effettività quale criterio centrale per l’attribuzione di una determinata area di rischio alla responsabilità di uno specifico garante, esamina il rapporto tra dovere di vigilanza incombente sul datore, modello organizzativo ed esistenza di un sistema di verifica e controllo ex art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008.