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RIVISTA GIURIDICA DELL'EDILIZIA
Abstract
La natura contrattuale del leasing è stata oggetto di un processo di tipizzazione socio-giurisprudenziale nel corso del tempo. Inoltre, la dottrina, la giurisprudenza e il Controllore contabile hanno dedicato notevole attenzione alle numerose e complesse questioni problematiche che hanno circondato questo tipo di contratto nel corso degli anni disciplinato sporadicamente da norme di settore in
contesti specifici e pertanto privo di una disciplina unitaria. Il legislatore a seguito di un lungo percorso è intervenuto in modo più compiuto.
Con il nuovo Codice dei contratti del 2023 la disciplina è stata ripresa nell’art.
196 con alcune differenze importanti in un’ottica di “cambiare il paradigma” rispetto al passato, al fine di considerare il public procurement strumento di progresso economico e sociale.
L’art. 196 si distingue, sotto il profilo della definizione e qualificazione dell’istituto in esame, dalle previgenti disposizioni sotto vari aspetti e presenta alcune spigolature come ad esempio sullo studio di fattibilità.
Il leasing è espressamente ricompreso tra i contratti di partenariato pubblicoprivato e può altresì costituire oggetto di partenariato pubblico-privato ad iniziativa privata.
Tuttavia, la qualificazione precisa di un contratto di leasing rispettivamente come partenariato pubblico-privato o appalto pubblico di lavori, dipende dalle condizioni specifiche, in particolare, dal trasferimento del rischio operativo.
Questa doppia valenza del contratto si riflette sulla contabilizzazione delle spese generate e l’art. 196 del nuovo Codice dei contratti opera l’auspicata armonizzazione tra la disciplina sostanziale del Codice e quella finanziario contabile.
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