Qualificazione del leasing finanziario e tutela dell’utilizzatore: il punto (e qualcosa in più) delle Sezioni Unite (nota di commento a Cass., sez. un. civ., 5.10.2015, n. 19785)
La decisione in commento definisce la natura giuridica del contratto di leasing finanziario, il quale
integra una fattispecie di collegamento negoziale, intercorrente tra i contratti di fornitura e di locazione
finanziaria in senso stretto, anziché un negozio plurilaterale. Di conseguenza, si nega la
legittimazione dell’utilizzatore del bene ad agire direttamente nei confronti del fornitore per la risoluzione
del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, in assenza di specifiche pattuizioni
in tal senso. Il contributo, dopo aver analizzato le diverse opinioni dottrinali e giurisprudenziali
sul tema, si sofferma in particolare sull'innovativo ruolo riconosciuto al principio di buona fede
contrattuale come strumento mediato di tutela dell’utilizzatore nei confronti del fornitore inadempiente.